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L’etichettatura dei prodotti biologici è un aspetto molto importante e delicato perché interessa direttamente sia il consumatore, che proprio attraverso l’etichetta conosce i dati più immediati diretti sulle caratteristiche del prodotto che sta acquistando, sia per l’operatore biologico, che deve rispettare determinate regole e al tempo stesso deve valorizzare al massimo la sua etichetta, che è il primo biglietto da visita del prodotto.
L’etichetta svolge un ruolo fondamentale soprattutto nella grande distribuzione, tanto che fior di pubblicitari e psicologi si accaniscono nello scegliere colori, grafiche ed immagini che possano attirare l’attenzione e comunicare al consumatore la storia, l’identità, l’essenza del prodotto.
Le etichette dei prodotti biologici
La normativa comunitaria prevede tre tipi di etichettatura per i prodotti biologici. Questi tipi sono prestabiliti, per cui l’operatore non può in alcun modo ’inventare’ una sua formula o denominazione che richiami le tipologie comunitarie.
I tre tipi di etichette sono:
da agricoltura biologica: almeno il 95% degli ingredienti in peso (esclusi acqua e sale) devono essere certificati biologici, mentre la quota restante (non superiore al 5% in peso) deve essere composta da ingredienti autorizzati dal regolamento 2092 (Allegato VI);
XX% da agricoltura biologica: in questa tipologia rientrano i prodotti che contengono almeno il 70% degli ingredienti in peso di origine biologica (sempre escluso acqua e sale) mentre la quota di ingredienti convenzionali (non superiore al 30%) deve essere compresa negli ingredienti dell’Allegato VI. Nella lista degli ingredienti quelli biologici sono accompagnati dalla scritta ’da agricoltura biologica’;
prodotto in conversione dall’agricoltura biologica: si tratta di prodotti (poco diffusi sul mercato) che provengono da aziende che si trovano da almeno 12 mesi nella fase di conversione alla produzione biologica.
È opportuno ricordare che le etichette dei prodotti alimentari biologici devono rispettare tutte le prescrizioni che riguardano l’etichettatura dei prodotti alimentari in genere e gli obblighi specifici per i diversi tipi di prodotto (vino, olio ecc.). Questo riguarda, per esempio, la data di scadenza o le modalità di conservazione.
Su tutte le etichette deve essere presente la formula:
"Prodotto controllato e certificato da (Nome ente) - Organismo di Controllo autorizzato dal D.M. MRAAF n.111222 del 30.12.2008".
Nei soli prodotti ’da agricoltura biologica’ (cioè quelli con almeno il 95% di ingredienti bio) può comparire la scritta (facoltativa): ’Agricoltura biologica-Regime di controllo CE’.
Il marchio europeo
Il logo europeo, la spiga circondata da 12 stelle nel bollino rotondo, è tuttora operativo. L’uso e le caratteristiche, anche grafiche, del logo sono disciplinate dal regolamento n.331/2000 del 17/12/1999 che ha sostituito l’allegato V del regolamento 2092.
L’uso del logo europeo nell’etichetta è facoltativo: la decisione di inserirlo spetta all’operatore. Se però si sceglie di inserirlo, è obbligatorio seguire le norme comunitarie.
Il logo europeo è riservato ai soli prodotti ’da agricoltura biologica’ (vedi sopra). Può essere usato soltanto se il prodotto è per il 100% di origine europea.
Alcuni obblighi generali
Gli ingredienti di origine non agricola (additivi, compresi gli eccipienti; aromi, preparazioni microbiche, oligoelementi e vitamine) devono essere compresi nell’Allegato VI del regolamento 2092. Tutti gli ingredienti che entrano nella composizione di un alimento biologico non devono aver subito trattamenti con radiazioni ionizzanti e non possono in nessun caso essere ottenuti con l’impiego di Ogm e/o con prodotti derivanti da Ogm.
Sulle etichette dei prodotti biologici non si possono riportare indicazioni che esaltino la supremazia di questi prodotti rispetto ai convenzionali. Non possono essere infatti contenute affermazioni che suggeriscano al consumatore che l’indicazione ’Agricoltura biologica - Regime di controllo CE’ costituisce una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore (art.10, comma 2 del reg.CE 2092/91).
Si possono però riportare indicazioni sulle caratteristiche di produzione (ad esempio che il prodotto biologico, in conformità alle norme di legge, non utilizza prodotti Ogm oppure che rispetta l’ambiente e la biodiversità animale e vegetale)
E in cantina?
Per quanto riguarda il vino, esistono delle regole specifiche da conoscere e rispettare. Per le norme comunitarie non esiste un ’vino biologico’ ma soltanto un ’vino da uve da agricoltura biologica’. Cosa significa questo apparente gioco di parole? Non esistono norme europee sulla vinificazione biologica da rispettare, per cui la certificazione è riferita alla sola produzione biologica delle uve. Negli Stati Uniti, per esempio, esiste invece la denominazione ’organic wine’, cioè un vino fatto con uve biologiche che in cantina sono state vinificate seguendo regole precise. Molti enti di certificazione hanno un proprio disciplinare per la vinificazione biologica, che comprende il controllo delle cantine. Ricordiamo inoltre che la etichettatura di conformità per il vino deve essere inserita soltanto nella controetichetta.
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